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Ordinanza — n. 39301/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39301/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 dicembre 2021, con cui il Tribunale di Bologna aveva dichiarato Salvatore Valenti colpevole del reato di cui all'art.76 d.lvo n. 159/11, commesso il 7 e 9 febbraio 2019, condannandolo alla pena di mesi cinque di arresto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge essendo illegittimo l'ordine di rimpatrio nei confronti di soggetto privo di una effettiva residenza e difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto, da una parte, la sentenza impugnata ha dato atto che lo stesso imputato aveva dichiarato di essere residente in Bagheria e, dall'altra, è privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39301/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commesso il 7 e 9 febbraio 2019, condannandolo alla pena di mesi cinque di arresto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge essendo illegittimo l'ordine di rimpatrio nei confronti di soggetto privo di una effettiva residenza e difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto, da una parte, la sentenza impugnata ha dato atto che lo stesso imputato aveva dichiarato di essere residente in Bagheria e, dall'altra, è privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento restrizione di libertà revoca del permesso di dimora soggiorno illegale ordine d'arresto per estradizione soggiorno obbligato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 dicembre 2021, con cui il Tribunale di Bologna aveva dichiarato Salvatore Valenti colpevole del reato di cui all'art.76 d.lvo n. 159/11, commesso il 7 e 9 febbraio 2019, condannandolo alla pena di mesi cinque di arresto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge essendo illegittimo l'ordine di rimpatrio nei confronti di soggetto privo di una effettiva residenza e difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto, da una parte, la sentenza impugnata ha dato atto che lo stesso imputato aveva dichiarato di essere residente in Bagheria e, dall'altra, è privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023