Appeal dismissed for lack of motivation; court found generic defect due to unaddressed drug suspect at address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation because the external execution office's report was not presented. The court rejected this, stating the decision was based on the unsuitability of the address where a drug suspect was currently detained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the contested decision contains specific reasons that adequately address the applicant's arguments, rendering the defect generic and non-existent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HORMI RACHID nato il 12/06/1982 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Rachid Hormi, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in quanto non era stata acquisita relazione dell'ufficio esecuzione penale esterna, che aveva chiesto un rinvio dell'udienza al fine di poterla presentare; ritenuto che il motivo è generico, in quanto non si confronta con la specifica ragione della decisione costituita dall'inidoneità del domicilio indicato, siccome luogo ove altro soggetto, indagato per reati in materia di stupefacenti, si trova agli arresti domiciliari; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.