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Ordinanza — n. 39298/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic merit arguments and unfounded legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to address an aggravated charge and lacked motivation for denying therapeutic placement. The court rejected these claims, finding the first argument legally unfounded and the second generic in nature.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack merit, or are manifestly unfounded, as seen when an appellate court's omission of specific aggravating factors is interpreted as a confirmation of their non-prevalence rather than an exclusion.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit argument manifestly unfounded claim therapeutic placement denial appellate court reasoning revoca del permesso di dimora restituzione in pristino inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HORVAT PRINCIPE nato a LOVERE il 22/07/1990 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Principe Horvat, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale terapeutico e dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla decisione sulla richiesta di detenzione domiciliare, in quanto la condanna non aveva riguardato estorsione aggravata dall'uso di arma, circostanza aggravante esclusa nel giudizio di appello, e, con il secondo motivo, difetto di motivazione della decisione di rigetto dell'istanza di affidamento in prova terapeutico, in quanto non si è considerato che era stato proposto un programma di recupero residenziale; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di appello dà atto che il primo giudice aveva già "concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante dell'uso di un coltello", e non vi è menzione che con l'atto di appello fosse stata impugnata l'aggravante, di tal che il passaggio ove la Corte di appello non torna a menzionare il bilanciamento, bensì considera solo le attenuanti generiche non può essere interpretato come una esclusione dell'aggravante, bensì come la (ovvia) conferma della prevalenza delle attenuanti generiche; ritenuto che il secondo motivo è generico ed ha contenuto di merito, in quanto, a fronte del diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale terapeutico fondato sulla pericolosità dell'istante, il motivo non propone alcuna critica alla struttura della motivazione resa sul punto dal tribunale di sorveglianza, che ha richiamato una recente ordinanza pronunciata nei confronti dello stesso condannato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 sett