Cassation court dismisses appeal against extortion conviction due to lack of specific grounds and arbitrary requalification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Marcello Miranda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Miranda argued for a reclassification of his actions from extortion to arbitrary exercise of rights, but the court found his arguments lacked concrete specificity and relied on arbitrary factual revaluation. The court upheld the lower court's assessment that Miranda's immediate use of disproportionate violence indicated a clear awareness of acting unlawfully for mere economic gain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; The appeal must be declared inadmissible if the grounds lack concrete specificity and merely attempt to requalify the facts based on criteria different from those adopted by the court of merits without providing logical justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA MARCELLO nato a NAPOLI il 30/05/1977 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La citata sentenza ha parzialmente riformato quella del giudice per le indagini preliminari di Roma del 7 luglio 2022 nei confronti di Marcello Miranda, riducendo la pena alla quale egli era stato condannato per il reato di estorsione; Considerato che i motivi di ricorso (che abbracciano in maniera confusa ed impropria plurimi profili tra quelli elencati dall'art.606 c.p.p.) sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare la riqualificazione del fatto (da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni) sulla base di una rivalutazione dei fatti condotta con criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito, criteri che non appaiono affatto arbitrari o illogici, al contrario quanto si afferma nel ricorso; ritenuto in particolare che risulti del tutto adeguata la valutazione che l'immediato ricorso alla violenza, gratuita e sproporzionata rispetto ad una modesta pretesa economica, indichi in capo all'agente la consapevolezza di agire al di fuori del perimetro della legge e l'assunzione del rischio di assumere il ruolo di esattore di pretese illecite, come affermato nella sentenza; analogamente, per nulla arbitrario appare dedurre dalle modalità della azione e dalla assenza di pregressi rapporti di conoscenza tra Fedele e Miranda la conclusione che a fondamento dell'intervento di quest'ultimo vi fosse un mero tornaconto economico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lu