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Ordinanza — n. 39294/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39294/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRESCIA GENNARO nato a BARI il 11/06/1974 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Messina, con sentenza del 23 gennaio 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, emessa in data 17 maggio 2022, nei confronti di Gennaro Abbrescia, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta e sull'abitualità del comportamento alla luce dei precedenti della stessa indole), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alle argomentazioni dell'atto impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39294/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta e sull'abitualità del comportamento alla luce dei precedenti della stessa indole), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alle argomentazioni dell'atto impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521;

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni reato economico abbandono del procedimento per truffa conseguimento fraudolento di una prestazione corruzione frode dello scotto

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 23 gennaio 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, emessa in data 17 maggio 2022, nei confronti di Gennaro Abbrescia, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRESCIA GENNARO nato a BARI il 11/06/1974 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 23 gennaio 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, emessa in data 17 maggio 2022, nei confronti di Gennaro Abbrescia, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta e sull'abitualità del comportamento alla luce dei precedenti della stessa indole), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alle argomentazioni dell'atto impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521;

Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lug