Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 c.p.p. due to generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Erriquez's appeal inadmissible for failing to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Although the lower court's judgment was substantively correct, the appellant's arguments were too general and lacked a critical comparison with the contested decision. Consequently, the court could not identify the specific grounds for review, leading to the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 111 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity, as generic arguments without a critical comparison to the contested decision prevent the reviewing judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRIQUEZ GIOVANNI nato a TRANI il 24/01/1969 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, emessa in data 26 aprile 203 nei confronti di Giovanni Erriquez, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, in punto di penale responsabilità, trattamento circostanziale e sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione degli elementi a sostegno delle richieste e senza il necessario confronto critico con le argomentazioni dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 luglio