Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39291/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39291/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARZANO GENNARO nato a BARI il 25/02/1956 BELVISO BENEDETTO nato a BARI il 27/09/1964 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, emessa in data 10 gennaio 2017, nei confronti di Gennaro Marzano e Benedetto Belviso, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di tentata rapina impropria. Considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, con i quali si contestano vizi motivazionali in relazione all'applicazione della pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche ed inconferenti, senza alcuna correlazione con la motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39291/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, con i quali si contestano vizi motivazionali in relazione all'applicazione della pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche ed inconferenti, senza alcuna correlazione con la motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata rapina rapina qualificata furto di lieve entità furto aggravato in banda furti connessi reato di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, con i quali si contestano vizi motivazionali in relazione all'applicazione della pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARZANO GENNARO nato a BARI il 25/02/1956 BELVISO BENEDETTO nato a BARI il 27/09/1964 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, emessa in data 10 gennaio 2017, nei confronti di Gennaro Marzano e Benedetto Belviso, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di tentata rapina impropria. Considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, con i quali si contestano vizi motivazionali in relazione all'applicazione della pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche ed inconferenti, senza alcuna correlazione con la motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lugl