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Ordinanza — n. 39286/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39286/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39286/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGGIANO MICHELE nato a TARANTO il 23/01/1975 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, emessa in data 8 luglio 2022, nei confronti di Michele Fuggiano, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, secondo comma, e 582 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, sia in punto di penale responsabilità che di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità, in fatto e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le questioni genericamente prospettate sono palesemente smentite dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 4, n. 28891 del 11/06/2019, Cascio, Rv. 276373;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39286/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, emessa in data 8 luglio 2022, nei confronti di Michele Fuggiano, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, secondo comma, e 582 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, sia in punto di penale responsabilità che di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità, in fatto e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le questioni genericamente prospettate sono palesemente smentite dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 4, n. 28891 del 11/06/2019, Cascio, Rv. 276373;

Parole chiave

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attenuazione della pena eccezioni difensive motivazione del mutamento giurisprudenza maggiorazione dissuasiva spese di difesa rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
1 e 2 sulla sussistenza e corretta qualificazione dei fatti, per come ricostruiti, nei reati di rapina impropria consumata e lesioni personali); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGGIANO MICHELE nato a TARANTO il 23/01/1975 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, emessa in data 8 luglio 2022, nei confronti di Michele Fuggiano, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, secondo comma, e 582 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, sia in punto di penale responsabilità che di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità, in fatto e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le questioni genericamente prospettate sono palesemente smentite dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 4, n. 28891 del 11/06/2019, Cascio, Rv. 276373;

Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858) e rispondente alle censure difensive dell'appello (si vedano pagg. 1 e 2 sulla sussistenza e corretta qualificazione dei fatti, per come ricostruiti, nei reati di rapina impropria consumata e lesioni personali); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è del tutto generico, inconferente e manifestamente infondato in quanto il ricorrente lamenta il diniego delle attenuanti generiche a fronte dell'avvenuto riconoscimento delle stesse fin dal primo grado di giudizio (si veda pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lug