Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39285/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses criminal appeal for lack of specificity and failure to attach updated criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39285/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the first ground of complaint and the absence of an updated judicial record certificate. The appellant argued against the recognition of recidivism and the lack of acquittal due to prescription, but the court found these arguments merely repetitive of issues already decided by lower courts without new factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; if it merely reproduces arguments already rejected by the lower courts without new facts or an updated criminal record, it is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of concrete specificity recidivism recognition prescription defense failure updated criminal record certificate procedural fault fine Court of Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
281521 e Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE VITTORIO nato a MONDRAGONE il 02/04/1971 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Ravenna, emessa in data 20 luglio 2018, nei confronti di Vittorio Vitale, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al delitto di ricettazione di cui al capo b). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata, è privo di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 e Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 2 sull'accentuata pericolosità del reo in ragione dell'indifferenza mostrata non soltanto rispetto al precedente affidamento in prova, ma anche alla risposta special-preventiva delle precedenti condanne, trattandosi di pluripregiudicato); la presenza nel certificato del casellario di un numero sicuramente inusuale di condanne rende l'argomento difensivo aspecifico, poiché non indica quali reati siano coperti dal provvedimento clemenziale.

Infine, il ricorso non è autosufficiente poiché le affermazioni su cui esso si fonda non sono supportate da un aggiornato certificato del casellario giudiziale, che non risulta allegato al ricorso; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto il tempo necessario a prescrivere il reato non era ancora decorso al momento della pronuncia del provvedimento impugnato per la duplice incidenza della recidiva ritenuta (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899;

Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci