Ordinanza — n. 39284/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TERRUSI GIANFRANCO nato a TARANTO il 08/09/1981 TERRUSI GIUSEPPE nato a CASTELLANETA il 07/04/1958 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 39284/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TERRUSI GIANFRANCO nato a TARANTO il 08/09/1981 TERRUSI GIUSEPPE nato a CASTELLANETA il 07/04/1958 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 5 ottobre 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, emessa in data 5 ottobre 2021, nei confronti di Gianfranco Terrusi e Giuseppe Terrusi, ha assolto quest'ultimo dal fatto del 22 agosto 2019 e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nei reati di cui agli artt. 56 - 629, 614 e 582 cod. pen. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore degli imputati, con il quale si contesta la mancanza dell'ingiusto profitto in relazione alla tentata estorsione e, conseguentemente, la mancata riqualificazione giuridica nel meno grave reato di cui all'art. 612 cod. pen., è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 10 sugli intenti estorsivi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; considerato infine che la memoria inviata dalla parte non introduce alcun elemento di novità e che non vanno liquidate le spese a favore della parte civile attesa la specificità del rito;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,