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Ordinanza — n. 39283/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39283/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 20/12/1991 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La citata sentenza ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Bologna del 3 giungo 2014 nei confronti di Alessandro Brunelli, dichiarando estinto per prescrizione uno dei reati ascritti all'imputato e riducendo la pena per l'ulteriore reato in contestazione (rapina tentata); Considerato che i motivi di ricorso sono privi di concreta specificità; anche se (impropriamente) articolate in relazione a pretese violazioni di legge oltre che vizi di motivazione, le critiche alla motivazione tendono semplicemente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39283/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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tentata rapina commisurazione della pena per rapina caso poco grave delitto altri reati reato di poca entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 20/12/1991 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La citata sentenza ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Bologna del 3 giungo 2014 nei confronti di Alessandro Brunelli, dichiarando estinto per prescrizione uno dei reati ascritti all'imputato e riducendo la pena per l'ulteriore reato in contestazione (rapina tentata); Considerato che i motivi di ricorso sono privi di concreta specificità; anche se (impropriamente) articolate in relazione a pretese violazioni di legge oltre che vizi di motivazione, le critiche alla motivazione tendono semplicemente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); si tratta di punti sui quali tuttavia la motivazione del provvedimento impugnato ampiamente ed adeguatamente si profonde, a pg. 3 e 4 di tal che le lagnanze appaiono del tutto ripetitive ed inconferenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lu