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Ordinanza — n. 39281/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39281/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39281/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIK USMAN HASAN nato il 30/09/1993 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Modena, emessa in data 12 maggio 2020, nei confronti di Malik Usman Hassman, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nella ricettazione di cui al capo c). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità con particolare riguardo alla valenza probatoria dei registri ed al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal Garagnani, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39281/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità con particolare riguardo alla valenza probatoria dei registri ed al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal Garagnani, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente contraffazione di merci reticenza dolosa dei difetti legittimo sospetto di parzialità insufficienza di prove prova del dolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIK USMAN HASAN nato il 30/09/1993 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Modena, emessa in data 12 maggio 2020, nei confronti di Malik Usman Hassman, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nella ricettazione di cui al capo c). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità con particolare riguardo alla valenza probatoria dei registri ed al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal Garagnani, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello, con argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 6 sulla prova del coinvolgimento dell'imputato nella ricettazione in ragione dell'attendibilità della versione del teste, anche riscontrata da ulteriore documentazione, nonché della logica spiegazione fornita in relazione alla successiva correzione dei dati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i