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Ordinanza — n. 39279/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding exclusion of punishability under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39279/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sangole MBargou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, arguing it was not properly applied. The court rejected this argument as manifestly unfounded, citing established case law that the territorial court correctly prioritized the statute of limitations and the minor nature of the money-laundering offense.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: The court must declare an appeal inadmissible when the grounds for exclusion of punishability are manifestly unfounded and the lower court's reasoning is legally sound.

Parole chiave

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exclusion of punishability manifestly unfounded appeal money laundering conviction statute of limitations inadmissible appeal court costs and fine Art. 131-bis Penal Code ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.
Art. 474 cod. pen.
7 sulla prevalenza della prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.
art. 474 cod. pen
7 sulla prevalenza della prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso
pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, 282214;
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGOLE MBARGOU nato il 18/09/1968 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Lecce, emessa in data 4 novembre 2019, nei confronti di Mbargou Sangole, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo b). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, 282214;

Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), ha ampiamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 sulla prevalenza della prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e sulla non particolare tenuità del fatto di ricettazione in ragione della non esiguità del danno alla luce dell'elevato numero dei beni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; dr.c C>1.,. 3 W1 jv Ltk clu,' t,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lug