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Ordinanza — n. 39278/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, ruling it cannot re-evaluate evidence or facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Esposito's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued the trial court failed to properly assess the reliability of the victim's identification and alternative fact reconstructions. The court rejected this, stating that appellate review is limited to specific procedural errors and cannot substitute its own evaluation of evidence or facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal against conviction cannot be used to request a re-evaluation of the evidence or a different reconstruction of the facts, as these matters fall exclusively within the jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

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appeal inadmissibility re-evaluation of evidence factual reconstruction theft conviction appellate review limits censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, emessa in data 18 maggio 2021, nei confronti di Vincenzo Esposito, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.
280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
278609) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
277758); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.
Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S.
253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a CASERTA il 17/11/1974 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, emessa in data 18 maggio 2021, nei confronti di Vincenzo Esposito, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si lamenta l'insufficienza delle prove a carico con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla prova della responsabilità, ove la Corte territoriale ha sottolineato come il riconoscimento fotografico operato dalla p.o. non costituita fosse attendibile in ragione del tempo trascorso con l'autore nonché dell'utilizzo di una diversa fotografia da quella diffusa dalla stampa, anche specificando come le dichiarazioni fossero riscontrate dagli accertamenti di P.G. sulle utenze telefoniche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il