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Ordinanza — n. 39276/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39276/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANASI GIUSEPPE nato a NARDO il 04/04/1990 PANDI LUIGI nato a NARDO' il 02/01/1968 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La citata sentenza ha confermato quella del Tribunale di Lecce nei confronti di Giuseppe Sanasi e Luigi Pandi, condannati per la ricettazione di un assegno provento di furto; Considerato che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare, in relazione a diversi profili (responsabilità, applicazione delle circostanze attenuanti al Pardi) una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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ricettazione licenziamento per furto furto di lieve entità insufficienza del pegno fine di indebito profitto confisca dei proventi di reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANASI GIUSEPPE nato a NARDO il 04/04/1990 PANDI LUIGI nato a NARDO' il 02/01/1968 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La citata sentenza ha confermato quella del Tribunale di Lecce nei confronti di Giuseppe Sanasi e Luigi Pandi, condannati per la ricettazione di un assegno provento di furto; Considerato che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare, in relazione a diversi profili (responsabilità, applicazione delle circostanze attenuanti al Pardi) una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 dei 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, a pg.3 e 4 della motivazione si spiegano puntualmente le ragioni per cui i motivi d'appello andavano disattesi in punto di responsabilità e si indica altresì la ragione di inammissibilità della richiesta di applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche (mancanza assoluta di motivazione), oltre ai precedenti ostativi;

Osservato, quanto al primo motivo, inerente la prescrizione, che la prescrizione maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello non può rilevare in caso di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4