Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39275/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of specificity under Art. 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Anna Cecere's appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued against the criminal responsibility affirmed by the lower courts, but the court found her arguments generic and lacking specific references to the trial record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 49 cod. pen.: An appeal lacking specific references to the trial record and devoid of critical engagement with the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Specificity Requirement Inadmissible Appeal Generic Arguments Criminal Responsibility truffa all'assicurazione assicurazione responsabilità civile risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 642 cod. pen.
La Corte di appello di Trieste, con sentenza pronunciata in data 1 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trieste, emessa il 9 giugno 2021, nei confronti di Anna Cecere, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod.
Art. 49, second comma, cod. pen.
Considerato che il ricorso, con il quale si censura l'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione all'art. 49, secondo comma, cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez.
Art. 611 cod. proc. pen.
art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Trieste, con sentenza pronunciata in data 1 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trieste, emessa il 9 giugno 2021, nei confronti di Anna Cecere, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
in quanto si prospettano deduzioni generiche, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
277758) e prive del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE ANNA nato a NAPOLI il 08/01/1979 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza pronunciata in data 1 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trieste, emessa il 9 giugno 2021, nei confronti di Anna Cecere, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si censura l'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione all'art. 49, secondo comma, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758) e prive del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno adeguatamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350 - 01 e 02;

Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 sulla sussistenza del reato comune ascritto e, in particolare, sull'irrilevanza della mancata copertura dei danni dal contratto di assicurazione in ragione della presentazione di una richiesta di risarcimento mediante la fraudolenta indicazione delle gravi conseguenze di un incendio a fronte dell'accertata verificazione di un principio di incendio causante minori danni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; va altresì disposa la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della parte civile, su cui si provvede in dispositivo mentre va rigettata la richiesta di trattazione orale, inserita in memoria dì contenuto ripetitivo e non innovativo, in quanto generica e non riferita allo specifico rito ex art.611 cod. proc. pen., come da costante giurisprudenza di questa Corte;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz spa che liquida in complessivi C 1.500 oltre accessori di legge. Così dec