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Ordinanza — n. 39271/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39271/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39271/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIULIANO nato a LUCERA il 02/01/1973 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Foggia, emessa in data 1 febbraio 2019, nei confronti di Giuliano Pinto, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in ordine all'affermazione di penale responsabilità per l'insussistenza del fatto di reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 39271/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in ordine all'affermazione di penale responsabilità per l'insussistenza del fatto di reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi appropriazione indebita di beni demaniali ripetizione dell'indebito amministrazione infedele sanzioni pecuniarie danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Foggia, emessa in data 1 febbraio 2019, nei confronti di Giuliano Pinto, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIULIANO nato a LUCERA il 02/01/1973 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Foggia, emessa in data 1 febbraio 2019, nei confronti di Giuliano Pinto, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in ordine all'affermazione di penale responsabilità per l'insussistenza del fatto di reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 sulla dolosa interversione nel possesso in ragione della mancata restituzione del bene da parte dell'imputato che, destinatario del decreto ingiuntivo relativo al pagamento dell'ultima rata nonché dei solleciti volti alla restituzione del bene, disattendeva i solleciti e falsamente riferiva al curatore fallimentare di averlo restituito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il