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Ordinanza — n. 39270/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging factual findings outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in fact-finding and failed to reclassify the crime under Article 712 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, ruling that the appeal sought to re-evaluate evidence and reconstruct facts using criteria alien to the appellate review, which is strictly limited to procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 712 c.p.p.: Appeals challenging the substantive evaluation of evidence or the factual reconstruction of the case are inadmissible as they fall outside the scope of judicial review reserved for the appellate court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual findings review Article 712 code evidence evaluation scope appellate court limits recidiva nell'infrazione altri reati ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 712 c.p.p.
Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la mancata riqualificazione nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 712 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la mancata riqualificazione nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGELLO FABRIZIO nato a PALESTRINA il 04/08/1972 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 0.9 dicembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Tivoli, emessa in data 18 ottobre 2019, nei confronti di Fabrizio Augello, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo d). Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la mancata riqualificazione nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. proc. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate. dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sul dolo, anche eventuale, in ragione delle caratteristiche della res ricettata, trattandosi di bene mobile registrato recante il numero di telaio abraso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il