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Ordinanza — n. 39269/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Bonacquisti inadmissible regarding a criminal conviction for offenses under Articles 81 and 629 of the Penal Code. The appellant argued for a mitigating circumstance and a lighter sentence, but the court found these grounds lacking in concrete specificity and contrary to established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 62 c.p.; Art. 629 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised lack concrete specificity or manifestly lack foundation, particularly when they merely request a new evaluation of the sentence's congruity without addressing specific legal errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete specificity mitigating circumstance denial sentencing congruity review procedural defects appeal penal code offenses court costs and fine adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, first paragraph, no. 6, of the Penal Code
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 81 of the Penal Code
Art. 629 of the Penal Code
Constitutional Court, no. 186 of 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Cassation Section 3, no. 17827 of 05/12/2018
Cassation Section 2, no. 9143 of 24/01/2013
Cassation Section U, no. 47127 of 24/06/2021
Cassation Section 6, no. 44428 of 05/10/2022
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Cassation Section 5, no. 5582 of 30/09/2013
Cassation Section 2, no. 36104 of 27/04/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACQUISTI ALESSANDRO nato a FERENTINO il 07/03/1979 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Velletri, emessa in data 27 maggio 2020, nei confronti di Alessandro Bonacquisti, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 17827 del 05/12/2018, dep. 2019, G., Rv. 275479 - 02;

Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 5 sulla parzialità del risarcimento dei danni morali stante la seria entità del turbamento arrecato, anche emergente dalle conversazioni whatsapp); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la graduazione della pena, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 e in motivazione; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pag. 5 sul trattamento sanzionatorio, ove la Corte territoriale, facendo riferimento alla negativa personalità dell'imputato, ha ritenuto di non poter ridurre ulteriormente la pena, già stabilita in misura prossima ai minimi edittali ed in senso favorevole all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; it,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,