Ordinanza — n. 39266/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBZI TARIQ ( CUI 058ZS9Z ) nato il 11/02/1990 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 novembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, emessa in data 1 giugno 2021, nei confronti di Tariq Barbzi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628 e 582 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, del tutto genericamente, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza emessa con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso risulta presentato tardivamente in violazione dei termini di cui all'art. 585, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), cod. proc. pen. (ed invero, a fronte della pronuncia in data 17 novembre 2022, il ricorso è stato depositato il 16 gennaio 2023); ritenuto che, trattandosi di impugnazione inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628 e 582 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, del tutto genericamente, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza emessa con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso risulta presentato tardivamente in violazione dei termini di cui all'art. 585, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), cod. proc. pen. (ed invero, a fronte della pronuncia in data 17 novembre 2022, il ricorso è stato depositato il 16 gennaio 2023); ritenuto che, trattandosi di impugnazione inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBZI TARIQ ( CUI 058ZS9Z ) nato il 11/02/1990 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 novembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, emessa in data 1 giugno 2021, nei confronti di Tariq Barbzi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628 e 582 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, del tutto genericamente, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza emessa con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso risulta presentato tardivamente in violazione dei termini di cui all'art. 585, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), cod. proc. pen. (ed invero, a fronte della pronuncia in data 17 novembre 2022, il ricorso è stato depositato il 16 gennaio 2023); ritenuto che, trattandosi di impugnazione inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 luglio