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Ordinanza — n. 39261/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39261/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC ZIVAN nato a TARANTO il 24/08/1997 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 9 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, emessa in data 12 novembre 2021, nei confronti di Zivan Djordjevic, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di rapina aggravata. Considerato che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un'argomentazione ampia e rispondente alle doglianze difensive (si vedano pagg. 8 - 10), si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 9 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, emessa in data 12 novembre 2021, nei confronti di Zivan Djordjevic, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di rapina aggravata. Considerato che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un'argomentazione ampia e rispondente alle doglianze difensive (si vedano pagg. 8 - 10), si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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luogo del reato reati violenti altri reati reato di pirateria della strada gravi indizi di reato rapina

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC ZIVAN nato a TARANTO il 24/08/1997 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 9 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, emessa in data 12 novembre 2021, nei confronti di Zivan Djordjevic, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso nel reato di rapina aggravata. Considerato che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un'argomentazione ampia e rispondente alle doglianze difensive (si vedano pagg. 8 - 10), si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lugl