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Ordinanza — n. 39257/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific appeal grounds and procedural impropriety.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the second appeal stage and procedural violations. The appellant argued against the lower court's finding of subjective intent and excluded punishability, but the court noted these arguments were not properly raised in the appeal. Consequently, the court applied procedural rules prohibiting new issues from being raised in cassation unless they were obvious or impossible to raise earlier.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; new issues not raised in the appeal are inadmissible unless obvious or impossible to raise earlier.

Parole chiave

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procedural inadmissibility lack of specific grounds appeal stage violations cassation review limits subjective intent requirement procedural impropriety costs and fines riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
Art. 47 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità con riguardo alla mancanza dell'elemento soggettivo ed alla esclusione della punibilità ex art. 47 cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 648-bis cod. pen.
art. 47 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità con riguardo alla mancanza dell'elemento soggettivo ed alla esclusione della punibilità ex art. 47 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
pen., è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPERFIDO NICOLA nato a TARANTO il 02/09/1961 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 28 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, emessa in data 23 febbraio 2022, nei confronti di Nicola Loperfido, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 648-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità con riguardo alla mancanza dell'elemento soggettivo ed alla esclusione della punibilità ex art. 47 cod. pen., è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del dolo alla luce dei molteplici elementi indiziari indicati); Osservato, quanto al secondo motivo, che la doglianza è stata formulata solamente nel ricorso in Cassazione ma non è stata oggetto di specifico motivo in grado di appello, con conseguente inammissibilità;

Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,