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Ordinanza — n. 39256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC MURSAD nato il 01/01/1967 avverso la sentenza del 31/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Il Tribunale di Genova, con sentenza del 31 ottobre 2022, ha assolto Mursad Sejdic dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla mancata pronuncia assolutoria con formula piena, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 39256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla mancata pronuncia assolutoria con formula piena, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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ricettazione ricompensa accettazione di vantaggi riscossione di prestazione peculio fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 31 ottobre 2022, ha assolto Mursad Sejdic dal reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIC MURSAD nato il 01/01/1967 avverso la sentenza del 31/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 31 ottobre 2022, ha assolto Mursad Sejdic dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla mancata pronuncia assolutoria con formula piena, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulla materiale disponibilità dei beni ricettati e sul dolo, anche eventuale, alla luce dell'inattendibilità delle spiegazioni, tardive e generiche, circa l'origine del possesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4