Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding subjective element and motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Cinquepalmi inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and obstruction of justice. The appellant argued a lack of motivation concerning the subjective element of the crime, but the court found this claim too generic to warrant a retrial. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be dismissed as inadmissible if the grounds lack specificity and merely prefigure a re-evaluation of evidence or facts outside the scope of appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUEPALMI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 07/03/1992 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, emessa nei confronti di Antonio Cinquepalmi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato, infatti, che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 2:2/11/2016, Alotte, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla prova del dolo, logicamente desunto dalla tentata fuga dell'imputato e dall'inattendibilità della spiegazione sulla provenienza dei beni ricevuti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lugl