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Ordinanza — n. 39251/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39251/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 03/08/1986 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, emessa in data 2 febbraio 2022, nei confronti di Mohamed Ali, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56 - 628 e 337 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di tentata rapina impropria, è privo di concreta specificità, in fatto e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39251/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 56 - 628 e 337 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di tentata rapina impropria, è privo di concreta specificità, in fatto e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

Parole chiave

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tentata rapina delitto di fuga aiuto all'evasione di detenuti commisurazione della pena per rapina altri reati pericolo di fuga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 03/08/1986 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, emessa in data 2 febbraio 2022, nei confronti di Mohamed Ali, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56 - 628 e 337 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione al reato di tentata rapina impropria, è privo di concreta specificità, in fatto e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847) e con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 2 sulla prova della sussistenza del reato non solo alla luce delle dichiarazioni confessorie ma anche dal verbale di arresto in flagranza, nonché sull'irrilevanza dell'avvenuta sottrazione, trattandosi di ipotesi tentata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lu