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Ordinanza — n. 39241/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39241/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO CRISTIAN MARIO nato a CATANIA il 17/08/1987 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di Cristian Mario Sanfilippo per la detenzione di tre fucili, di cui di provenienza furtiva ed uno alterato, nonché di un quantitativo di sostanza stupefacente, sulla base di un percorso motivazionale ampio e completo, nel cui ambito ha, tra l'altro: dato atto delle giustificazioni offerte dall'imputato, espressamente vagliandole e confutandole; operato la qualificazione giuridica delle condotte da lui poste in essere; condiviso le valutazioni del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio; che l'imputato, con unico motivo di ricorso, propone obiezioni di assoluta genericità, che evocano imprecisati vizi motivazionali senza minimamente indicare su quali aspetti della decisione i giudici di merito sarebbero venuti meno al dovere di replicare alle censure articolate con i motivi di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO CRISTIAN MARIO nato a CATANIA il 17/08/1987 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di Cristian Mario Sanfilippo per la detenzione di tre fucili, di cui di provenienza furtiva ed uno alterato, nonché di un quantitativo di sostanza stupefacente, sulla base di un percorso motivazionale ampio e completo, nel cui ambito ha, tra l'altro: dato atto delle giustificazioni offerte dall'imputato, espressamente vagliandole e confutandole; operato la qualificazione giuridica delle condotte da lui poste in essere; condiviso le valutazioni del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio; che l'imputato, con unico motivo di ricorso, propone obiezioni di assoluta genericità, che evocano imprecisati vizi motivazionali senza minimamente indicare su quali aspetti della decisione i giudici di merito sarebbero venuti meno al dovere di replicare alle censure articolate con i motivi di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore cause di esclusione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO CRISTIAN MARIO nato a CATANIA il 17/08/1987 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di Cristian Mario Sanfilippo per la detenzione di tre fucili, di cui di provenienza furtiva ed uno alterato, nonché di un quantitativo di sostanza stupefacente, sulla base di un percorso motivazionale ampio e completo, nel cui ambito ha, tra l'altro: dato atto delle giustificazioni offerte dall'imputato, espressamente vagliandole e confutandole; operato la qualificazione giuridica delle condotte da lui poste in essere; condiviso le valutazioni del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio; che l'imputato, con unico motivo di ricorso, propone obiezioni di assoluta genericità, che evocano imprecisati vizi motivazionali senza minimamente indicare su quali aspetti della decisione i giudici di merito sarebbero venuti meno al dovere di replicare alle censure articolate con i motivi di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso