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Ordinanza — n. 39234/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects continuity claim due to lack of unitary criminal program and temporal gaps.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the continuity of crimes rule. The appellant argued for a unified criminal program based on territorial proximity and similar motives, but the court found the acts occurred over four years with different accomplices and distinct intentions. The decision rests on the requirement that crimes must be pre-planned as part of a single scheme, which was absent here due to the temporal distance and lack of original design connecting the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 6:71 cod. proc. pen.; The continuity of crimes requires a pre-existing unitary criminal program with planned offenses, not merely a lifestyle of crime or isolated acts driven by temporary impulse.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes unitary criminal program criminal execution premeditated scheme temporal proximity judicial review inadmissible appeal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6:71 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
peri, devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA ALESSIO nato a CASTELVETRANO il 20/12/1993 avverso l'ordinanza del 11/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 6:71 cod. proc. peri, devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha stimato che la riconducibilità dei reati al medesimo disegno criminoso è, in radice, preclusa dalla commissione a notevole distanza temporale l'uno dall'altro e nell'arco complessivo di circa quattro anni, nonché dal fatto che i reati di furto e porto illegale di arma comune da sparo, accertati con sentenza del 28 marzo 2012, sono stati commessi da Piazza in concorso con soggetti diversi da quelli insieme ai quali, un mese prima, egli si rese responsabile (in forza di determinazione estemporanea e con dolo d'impeto) del delitto di estorsione e per differenti finalità e che l'ulteriore, ed analoga, estorsione, successiva di quattro anni, non può intendersi come espressione del medesimo disegno criminoso; che la motivazione sottesa al provvedimento impugnato appare esente da fratture razionali e coerente con il quadro normativo, secondo l'interpretazione sopra illustrata, perché attesta la reciproca autonomia delle deliberazioni e tiene conto di tutte le evidenze raccolte; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, si pone in una prospettiva di mera confutazione, che non riesce a mettere in luce, nel provvedimento impugnato, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, in quanto si limita a riproporre considerazioni che non ne scalfiscono minimamente la solidità e che attengono alla omogenea offensività delle condotte, alla loro concentrazione in un ambito territoriale circoscritto ed al movente che le ha originate, circostanze che il giudice dell'esecuzione ha debitamente vagliato, reputandole, con valutazione in questa sede incensurabile, non idonee a neutralizzare l'influenza, in chiave di riconducibilità di tutti i reati indicati nell'istanza o di alcuni essi al medesimo disegno criminoso, di quelle, di segno contrario, cui è stata assegnato decisivo rilievo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in