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Ordinanza — n. 39233/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINE() GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/06/1971 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere detenuto illegalmente una rivoltella Smith & Wesson cal. 38; chè i tre motivi di ricorso attengono a questioni debitamente affrontate dalla Corte di appello, che, in coerenza con quanto già statuito dal giudice di primo grado, ha attestato: - l'assoluta inattendibilità dell'assunto secondo cui Mine°, al decesso, risalente al 2012, della zia (che egli stesso, nel 1996, aveva accompagnato in Questura quando la donna, alla morte del marito, proprietario dell'arma, aveva formalizzato il cambio di titolarità), avrebbe, in buona fede, ritenuto di non essere tenuto, in quanto co-detentore di fatto, ad una nuova, apposita denuncia e di potere, dunque, lecitamente subentrare nella detenzione, successivamente protrattasi per molti anni, dell'arma; - l'insussistenza dei presupposti per ritenere la lieve entità del fatto, avente ad oggetto un'arma micidiale, suscettibile di produrre, per la sua sola esibizione ed a prescindere dalla contingente indisponibilità di munizionamento, un notevole effetto intimidatorio; - l'equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la recidiva, frutto della sinergica considerazione di tutte le evidenze del caso, ivi compresa la non marginale offensività della condotta, segno di non occasionale tendenza alla violazione dei precetti penali, che ha, al contempo, giustificato, come già precisato dal Giudice per le indagini preliminari, l'irrogazione di pena in misura leggermente superiore al minimo edittale; che le censure articolate con il ricorso per cassazione non si emancipano da un approccio teso alla rivalutazione ed alla confutazione, che non riesce ad enucleare, nella sentenza impugnata, specifici profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38; chè i tre motivi di ricorso attengono a questioni debitamente affrontate dalla Corte di appello, che, in coerenza con quanto già statuito dal giudice di primo grado, ha attestato: - l'assoluta inattendibilità dell'assunto secondo cui Mine°, al decesso, risalente al 2012, della zia (che egli stesso, nel 1996, aveva accompagnato in Questura quando la donna, alla morte del marito, proprietario dell'arma, aveva formalizzato il cambio di titolarità), avrebbe, in buona fede, ritenuto di non essere tenuto, in quanto co-detentore di fatto, ad una nuova, apposita denuncia e di potere, dunque, lecitamente subentrare nella detenzione, successivamente protrattasi per molti anni, dell'arma; - l'insussistenza dei presupposti per ritenere la lieve entità del fatto, avente ad oggetto un'arma micidiale, suscettibile di produrre, per la sua sola esibizione ed a prescindere dalla contingente indisponibilità di munizionamento, un notevole effetto intimidatorio; - l'equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la recidiva, frutto della sinergica considerazione di tutte le evidenze del caso, ivi compresa la non marginale offensività della condotta, segno di non occasionale tendenza alla violazione dei precetti penali, che ha, al contempo, giustificato, come già precisato dal Giudice per le indagini preliminari, l'irrogazione di pena in misura leggermente superiore al minimo edittale; che le censure articolate con il ricorso per cassazione non si emancipano da un approccio teso alla rivalutazione ed alla confutazione, che non riesce ad enucleare, nella sentenza impugnata, specifici profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi recidiva nell'infrazione arma personale istigazione e aiuto al suicidio detenzione di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINE() GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/06/1971 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere detenuto illegalmente una rivoltella Smith & Wesson cal. 38; chè i tre motivi di ricorso attengono a questioni debitamente affrontate dalla Corte di appello, che, in coerenza con quanto già statuito dal giudice di primo grado, ha attestato: - l'assoluta inattendibilità dell'assunto secondo cui Mine°, al decesso, risalente al 2012, della zia (che egli stesso, nel 1996, aveva accompagnato in Questura quando la donna, alla morte del marito, proprietario dell'arma, aveva formalizzato il cambio di titolarità), avrebbe, in buona fede, ritenuto di non essere tenuto, in quanto co-detentore di fatto, ad una nuova, apposita denuncia e di potere, dunque, lecitamente subentrare nella detenzione, successivamente protrattasi per molti anni, dell'arma; - l'insussistenza dei presupposti per ritenere la lieve entità del fatto, avente ad oggetto un'arma micidiale, suscettibile di produrre, per la sua sola esibizione ed a prescindere dalla contingente indisponibilità di munizionamento, un notevole effetto intimidatorio; - l'equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la recidiva, frutto della sinergica considerazione di tutte le evidenze del caso, ivi compresa la non marginale offensività della condotta, segno di non occasionale tendenza alla violazione dei precetti penali, che ha, al contempo, giustificato, come già precisato dal Giudice per le indagini preliminari, l'irrogazione di pena in misura leggermente superiore al minimo edittale; che le censure articolate con il ricorso per cassazione non si emancipano da un approccio teso alla rivalutazione ed alla confutazione, che non riesce ad enucleare, nella sentenza impugnata, specifici profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co