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Ordinanza — n. 39232/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39232/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICLARI GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 22/12/1991 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di Giuseppe Siclari per la detenzione delle munizioni rinvenute in un locale rientrante nella sua esclusiva disponibilità; che l'imputato, con unico motivo di ricorso, lamenta che la piena confessione da lui resa nell'immediatezza non costituisce elemento sufficiente a dimostrare, carente ogni accertamento in ordine alla proprietà dell'immobile in cui le munizioni erano custodite, la fondatezza dell'addebito; che, così facendo, Siclari propone un'obiezione manifestamente priva di pregio, posto che i giudici di merito hanno debitamente tratto argomento da quanto direttamente accertato dalla polizia giudiziaria, oltre che dalle rese ammissioni, di tenore talmente chiaro (egli ha, per di più, riferito di essere un collezionista di munizioni) da non lasciare spazio a dubbi di sorta; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICLARI GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 22/12/1991 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di Giuseppe Siclari per la detenzione delle munizioni rinvenute in un locale rientrante nella sua esclusiva disponibilità; che l'imputato, con unico motivo di ricorso, lamenta che la piena confessione da lui resa nell'immediatezza non costituisce elemento sufficiente a dimostrare, carente ogni accertamento in ordine alla proprietà dell'immobile in cui le munizioni erano custodite, la fondatezza dell'addebito; che, così facendo, Siclari propone un'obiezione manifestamente priva di pregio, posto che i giudici di merito hanno debitamente tratto argomento da quanto direttamente accertato dalla polizia giudiziaria, oltre che dalle rese ammissioni, di tenore talmente chiaro (egli ha, per di più, riferito di essere un collezionista di munizioni) da non lasciare spazio a dubbi di sorta; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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scambio di atti giuridici per via elettronica condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale abuso di un impianto per l'elaborazione di dati procedimento in contumacia addebito di tasse
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICLARI GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 22/12/1991 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di Giuseppe Siclari per la detenzione delle munizioni rinvenute in un locale rientrante nella sua esclusiva disponibilità; che l'imputato, con unico motivo di ricorso, lamenta che la piena confessione da lui resa nell'immediatezza non costituisce elemento sufficiente a dimostrare, carente ogni accertamento in ordine alla proprietà dell'immobile in cui le munizioni erano custodite, la fondatezza dell'addebito; che, così facendo, Siclari propone un'obiezione manifestamente priva di pregio, posto che i giudici di merito hanno debitamente tratto argomento da quanto direttamente accertato dalla polizia giudiziaria, oltre che dalle rese ammissioni, di tenore talmente chiaro (egli ha, per di più, riferito di essere un collezionista di munizioni) da non lasciare spazio a dubbi di sorta; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso