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Ordinanza — n. 39231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDOLFO SALVATORE nato a PALERMO il 01/07/1981 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Salvatore Gandolfo in ordine al porto in luogo pubblico di un tagliabalse e di una tronchesina, avuto riguardo, tra l'altro: all'assenza di plausibile giustificazione della condotta in contestazione; alla non minimale offensività del fatto, commesso per motivi mai accertati ed accompagnato da un contegno tale da indurre il sospetto che l'imputato intendesse servirsi di quell'oggetto a scopo lesivo o minatorio; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato il porto (e che egli ha omesso di esporre nell'immediatezza) ed all'attitudine ad offendere della tronchesina e del tagliabalse che, come correttamente osservato già dal giudice di primo grado, costituiscono strumenti, rispettivamente, da punta e da taglio dotati di univoca capacità lesiva e che, peraltro, avrebbero potuto senz'altro essere utilizzati, per le circostanze di tempo e di luogo (gli oggetti erano, infatti, riposti all'interno del veicolo condotto da Gandolfo, che ne era proprietario, immediatamente disponibili in quanto riposti nella tasca dello sportello), per l'offesa alla persona; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDOLFO SALVATORE nato a PALERMO il 01/07/1981 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Salvatore Gandolfo in ordine al porto in luogo pubblico di un tagliabalse e di una tronchesina, avuto riguardo, tra l'altro: all'assenza di plausibile giustificazione della condotta in contestazione; alla non minimale offensività del fatto, commesso per motivi mai accertati ed accompagnato da un contegno tale da indurre il sospetto che l'imputato intendesse servirsi di quell'oggetto a scopo lesivo o minatorio; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato il porto (e che egli ha omesso di esporre nell'immediatezza) ed all'attitudine ad offendere della tronchesina e del tagliabalse che, come correttamente osservato già dal giudice di primo grado, costituiscono strumenti, rispettivamente, da punta e da taglio dotati di univoca capacità lesiva e che, peraltro, avrebbero potuto senz'altro essere utilizzati, per le circostanze di tempo e di luogo (gli oggetti erano, infatti, riposti all'interno del veicolo condotto da Gandolfo, che ne era proprietario, immediatamente disponibili in quanto riposti nella tasca dello sportello), per l'offesa alla persona; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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oggetto pericoloso infrazioni contro i beni culturali abuso di materiali restrizioni per oggetto porto abusivo di armi atti impugnabili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDOLFO SALVATORE nato a PALERMO il 01/07/1981 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Salvatore Gandolfo in ordine al porto in luogo pubblico di un tagliabalse e di una tronchesina, avuto riguardo, tra l'altro: all'assenza di plausibile giustificazione della condotta in contestazione; alla non minimale offensività del fatto, commesso per motivi mai accertati ed accompagnato da un contegno tale da indurre il sospetto che l'imputato intendesse servirsi di quell'oggetto a scopo lesivo o minatorio; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato il porto (e che egli ha omesso di esporre nell'immediatezza) ed all'attitudine ad offendere della tronchesina e del tagliabalse che, come correttamente osservato già dal giudice di primo grado, costituiscono strumenti, rispettivamente, da punta e da taglio dotati di univoca capacità lesiva e che, peraltro, avrebbero potuto senz'altro essere utilizzati, per le circostanze di tempo e di luogo (gli oggetti erano, infatti, riposti all'interno del veicolo condotto da Gandolfo, che ne era proprietario, immediatamente disponibili in quanto riposti nella tasca dello sportello), per l'offesa alla persona; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle . spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d