Italian court dismisses appeal for carrying knives as genericity and lack of specific mitigating circumstances arguments are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Bontempo Ventre inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked motivation and failed to grant generic mitigating circumstances due to uncertainties about the crime's history and subjective intent. The court rejected these claims, noting the lower court thoroughly examined the case and correctly applied the law regarding the high offensiveness of carrying two fixed-blade knives in a public place.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court's reasoning on generic mitigating circumstances is valid if it identifies the predominant element from the statutory list, even if based on a single factor like the offender's personality or the crime's severity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONTEMPO VENTRE CARMELO nato a RANDAZZO il 16/07/1973 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, due coltelli a serramanico; che, con il primo motivo di ricorso per cessazione, Carmelo Bontempo Ventre deduce, in termini di assoluta ed insuperabile genericità, la carenza di motivazione della sentenza impugnata che, invece, contiene la compiuta esposizione della vicenda di interesse processuale così come la scrupolosa disamina dei formulati motivi di appello, anche in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, afferente alla giustificazione del porto dei coltelli che, ha correttamente osservato la Corte di appello, avrebbe dovuto essere fornita nell'immediatezza del controllo, a nulla valendo le considerazioni svolte, in proposito, nel corso del procedimento (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01); che del tutto aspecifiche sono, d'altro canto, le doglianze formulate con il residuo motivo, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, si sostiene, avrebbero dovuto essere concesse in ragione delle incertezze residuate in ordine alla storicità del fatto ed all'elemento soggettivo, profili già vagliati dai giudici di merito, che hanno, invece, ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito e giustificato la decisione rilevando come Bontempo Ventre — peraltro gravato da svariati precedenti, di cui uno specifico — si sia reso protagonista di una condotta la cui elevata offensività si riconnette al numero ed alla potenzialità lesiva dei coltelli da lui portati in luogo pubblico; che la decisione impugnata è, dunque, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende