Ordinanza — n. 39229/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI MASSIMILIANO nato a TRAPANI il 04/10/1973 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede; che, con unico motivo di ricorso, Massimoliano Napoli deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la circostanza aggravante e prendere atto, dunque, del difetto di procedibilità; che tale questione è stata già debitamente affrontata, in termini alieni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà appello e fedeli sia al testo normativo che alle emergenze istruttorie, dalla Corte di appello, che ha chiarito, con il conforto della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI MASSIMILIANO nato a TRAPANI il 04/10/1973 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede; che, con unico motivo di ricorso, Massimoliano Napoli deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere la circostanza aggravante e prendere atto, dunque, del difetto di procedibilità; che tale questione è stata già debitamente affrontata, in termini alieni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà appello e fedeli sia al testo normativo che alle emergenze istruttorie, dalla Corte di appello, che ha chiarito, con il conforto della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01;
Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski, Rv. 235223 - 01), che, in caso di furto di merce esposta sui banchi di un supermercato, l'installazione di un sistema di videosorveglianza non garantisce un controllo costante e continuativo; che il ricorrente, in proposito, ha evidenziato che, nel caso di specie, egli è stato, nondimeno, sorpreso da una commessa, ciò che, però, ben può essere frutto di una circostanza occasionale e non dimostra, di per sé, che il personale dell'esercizio commerciale fosse addetto alla sorveglianza diretta e permanente dei prodotti esposti sugli scaffali; che il ricorrente dedica, poi, ulteriori considerazioni all'avere egli agito con destrezza, aggravante che, tuttavia, non oggetto di contestazione, neanche in fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos