Ordinanza — n. 39225/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANALE MICHELE nato a RUVO DI PUGLIA il 02/10/1966 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza; letti i motivi del ricorso; considerato che, nel caso di specie, essendosi proceduto in assenza, è stata dedotta la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ovvero un vizio che, come correttamente indicato dal giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere fatto valere con lo strumento impugnatorio della rescissione del giudicato; che in questo senso depone, invero, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo consesso maggiormente rappresentativo, ha chiarito che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39225/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANALE MICHELE nato a RUVO DI PUGLIA il 02/10/1966 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza; letti i motivi del ricorso; considerato che, nel caso di specie, essendosi proceduto in assenza, è stata dedotta la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ovvero un vizio che, come correttamente indicato dal giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere fatto valere con lo strumento impugnatorio della rescissione del giudicato; che in questo senso depone, invero, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo consesso maggiormente rappresentativo, ha chiarito che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez.
U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); che — è stato, d'altro canto, precisato nella medesima occasione — «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 021); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così