Italian court dismisses appeal regarding lawyer's absence due to name confusion and orders costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer was absent from a hearing due to a clerical error involving a name homonym. The defense argued that the lawyer's presence at a different proceeding caused the absence from the current one, but the court found this did not violate the required adversarial ritual. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 166 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A procedural defect caused by a lawyer's absence due to a name homonym does not constitute a ground for nullity if the adversarial principle was not violated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAMBIA ANTONINO nato a CATANIA il 13/07/1973 avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unica doglianza proposta da Antonino Carambia attiene all'omessa partecipazione del suo difensore di fiducia del tempo, avv. Antonio Furnari, all'udienza del 30 novembre 2022, per la quale il professionista era stato regolarmente citato; che l'assenza del legale è stata conseguenza di un disguido — la parziale omonimia (identico cognome, ma nome differente) tra l'odierno ricorrente ed altro soggetto che, nella medesima giornata, era coinvolto in un procedimento fissato presso il Tribunale di sorveglianza di Catania, cui, erroneamente, l'avv.
Furnari partecipò, risultando, poi, assente a quello che direttamente lo interessava, che è stato trattato successivamente — che, avuto riguardo alla già segnalata ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, non integra la dedotta causa di nullità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso