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Ordinanza — n. 39214/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against first-instance conviction for harassment, citing inadmissibility of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the first-instance conviction for harassment. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the reciprocity of contacts and the absence of generic mitigating circumstances, but these claims lacked evidence and were not raised in the lower court. The court ruled that the first-instance judge correctly applied the law to exclude generic mitigation based on the repetitive nature of the offenses, rendering the new arguments irrelevant and outside the scope of the original trial.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals raising issues not represented in the first-instance proceedings or lacking factual basis are inadmissible, and the court may exclude generic mitigating circumstances based on the repetitive nature of the offenses.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal harassment conviction generic mitigating circumstances exclusion of punishability procedural representation errore di trasmissione difetto formale di procedura trasmissione di un atto processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
è, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
è, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISCIANDRELLO GIACOMO nato a PALERMO il 28/03/1968 avverso la sentenza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità di Giacomo Lisciandrello in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone sulla scorta di emergenze istruttorie — quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa Liliana Di Mino, dalla teste Marlene Benati e dai verbalizzanti — attestanti che l'imputato si è reso protagonista di una condotta di fastidiosa ingerenza nella sfera privata della vittima, raggiunta, nell'arco di poco più di due mesi, da migliaia di telefonate e chiamate rimaste senza risposta poste in essere da Lisciandrello il quale, nel medesimo torno di tempo, non ha esitato a contattarla di persona, anche presso l'esercizio commerciale ove ella prestava attività lavorativa, allo scopo di presentarle le proprie insistite rivendicazioni economiche; che, al cospetto di una decisione imperniata su un percorso argomentativo logico e coerente, il ricorrente oppone, con il primo motivo, una diversa ricostruzione dell'accaduto (con specifico riferimento alla reciprocità dei contatti ed al tenore dei messaggi, scritti e a voce, inviatigli dalla Di Mino) che, però, non trova alcun riscontro nel provvedimento impugnato né è sostenuta da pertinenti allegazioni; che le residue doglianze, vertenti sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili perché attinenti a profili non rappresentati, neanche in sede di conclusioni, nell'ambito del giudizio di primo grado, e sui quali, dunque, il giudice di merito non era tenuto a pronunziarsi; che, per di più, il Tribunale ha spiegato, motu proprio e con ragionamento logicamente e giuridicamente ineccepibile, che la reiterazione delle condotte moleste e l'insistenza del loro autore concorrono ad escludere, a dispetto della condizione di incensuratezza, la mitigazione del trattamento sanzionatorio mediante applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che, a fronte di un percorso argomentatili° pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

è, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle