Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to request statutory exclusion of punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vanessa Pellegrino inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment on generic grounds regarding evidence evaluation and the applicability of Article 131-bis of the Penal Code, which excludes punishability. The court rejected these arguments because the appeal lacked specific factual allegations and failed to formally request the statutory exclusion of punishability during the first trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not specify the grounds for the alleged error, or if it concerns a cause of exclusion of punishability that was not formally requested by the accused during the first instance proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO VANESSA nato a LUCERA il 03/06/1995 avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la ricorrente si pone in una prospettiva di contestazione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in ordine alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito ed al trattamento sanzionatorio ed articola rilievi tipici di una impugnazione di merito, del tutto inidonei ad enucleare vizi rilevabili in sede di legittimità; che il ricorso si palesa, vieppiù, generico perché non autosufficiente, in quanto non corredato dall'allegazione degli elementi istruttori che si assume essere stati malamente apprezzati; che la censura vertente sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
è, pure, inammissibile perché, come risulta dal verbale di udienza, non richiesta dall'imputata all'atto di rassegnare, nel giudizio di primo grado, le conclusioni; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso