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Ordinanza — n. 39211/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39211/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39211/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO SONIA nato a PALERMO il 18/10/1982 avverso la sentenza del 24/11/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità di Sonia Valentino in ordine al reato di procurato allarme a lei ascritto sulla scorta di emergenze istruttorie, quali le dichiarazioni rese dai verbalizzanti e la documentazione acquisita, attestanti che fu ella a richiedere l'intervento urgente delle forze dell'ordine in ragione della allegata ingestione, da parte del marito, di candeggina, circostanza subito rivelatasi del tutto infondata; che, al cospetto di una decisione imperniata su un percorso argomentativo logico e coerente, la Valentino oppone, con il primo motivo, una diversa ricostruzione dell'accaduto (con specifico riferimento all'identificazione dell'autore della telefonata con cui fu procurato l'allarme ed alla coscienza, in capo all'imputata, del fatto che il marito non aveva ingerito candeggina) che, però, non trova alcun riscontro nel provvedimento impugnato né è sostenuta da pertinenti allegazioni; che la residua doglianza, vertente sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. peli., è inammissibile perché attinente a profilo non rappresentato, neanche in sede di conclusioni, nell'ambito del giudizio di primo grado, e sul quale, dunque, il giudice di merito non era tenuto a pronunziarsi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente & pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39211/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. peli., è inammissibile perché attinente a profilo non rappresentato, neanche in sede di conclusioni, nell'ambito del giudizio di primo grado, e sul quale, dunque, il giudice di merito non era tenuto a pronunziarsi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente & pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro opposizione tardiva anticipi delle spese tempestività tributaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO SONIA nato a PALERMO il 18/10/1982 avverso la sentenza del 24/11/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità di Sonia Valentino in ordine al reato di procurato allarme a lei ascritto sulla scorta di emergenze istruttorie, quali le dichiarazioni rese dai verbalizzanti e la documentazione acquisita, attestanti che fu ella a richiedere l'intervento urgente delle forze dell'ordine in ragione della allegata ingestione, da parte del marito, di candeggina, circostanza subito rivelatasi del tutto infondata; che, al cospetto di una decisione imperniata su un percorso argomentativo logico e coerente, la Valentino oppone, con il primo motivo, una diversa ricostruzione dell'accaduto (con specifico riferimento all'identificazione dell'autore della telefonata con cui fu procurato l'allarme ed alla coscienza, in capo all'imputata, del fatto che il marito non aveva ingerito candeggina) che, però, non trova alcun riscontro nel provvedimento impugnato né è sostenuta da pertinenti allegazioni; che la residua doglianza, vertente sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. peli., è inammissibile perché attinente a profilo non rappresentato, neanche in sede di conclusioni, nell'ambito del giudizio di primo grado, e sul quale, dunque, il giudice di merito non era tenuto a pronunziarsi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente & pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d