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Ordinanza — n. 39210/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39210/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERBAN VIOREL nato il 01/04/1996 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUELA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio; che, con unico motivo di ricorso, Viorel Serban lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato all'assenza di positivi elementi di valutazione ed alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dal suo status di pluripregiudicato, anche specifico; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 39210/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Parole chiave

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contravvenzione bagatellare violazione del principio di celerità reati seriali sanzione penale procedura di revisione penale riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERBAN VIOREL nato il 01/04/1996 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUELA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio; che, con unico motivo di ricorso, Viorel Serban lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato all'assenza di positivi elementi di valutazione ed alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dal suo status di pluripregiudicato, anche specifico; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni generiche, imperniate sulla proposizione di elementi, quali l'intensità del dolo ed il corretto comportamento da lui tenuto all'atto del controllo eseguito dai Carabinieri, che non valgono, di per sé, a scardinare la tenuta razionale del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co