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Ordinanza — n. 39091/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39091/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLO ALESSANDRO nato a ROMA il 19/10/1988 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bello Alessandro; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano generici in quanto privi di reale confronto con la decisione impugnata nella parte in cui, in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ha messo in risalto come nessuna collaborazione alle indagini tesa ad accertare l'identità dei fornitori fosse evincibile dalla condotta del ricorrente che si era limitato a consegnare la sostanza stupefacente detenuta in casa all'atto della perquisizione; che le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame, erano state riconosciute e che la pena, per come determinata, risultava congrua sia per la intensità del dolo sia, soprattutto, perché individuata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ha messo in risalto come nessuna collaborazione alle indagini tesa ad accertare l'identità dei fornitori fosse evincibile dalla condotta del ricorrente che si era limitato a consegnare la sostanza stupefacente detenuta in casa all'atto della perquisizione; che le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame, erano state riconosciute e che la pena, per come determinata, risultava congrua sia per la intensità del dolo sia, soprattutto, perché individuata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti inchiesta per reati di droga assistenza giudiziaria in materia civile permesso di promuovere un procedimento penale favoreggiamento assistenza amministrativa internazionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLO ALESSANDRO nato a ROMA il 19/10/1988 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bello Alessandro; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano generici in quanto privi di reale confronto con la decisione impugnata nella parte in cui, in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ha messo in risalto come nessuna collaborazione alle indagini tesa ad accertare l'identità dei fornitori fosse evincibile dalla condotta del ricorrente che si era limitato a consegnare la sostanza stupefacente detenuta in casa all'atto della perquisizione; che le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame, erano state riconosciute e che la pena, per come determinata, risultava congrua sia per la intensità del dolo sia, soprattutto, perché individuata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15