Ordinanza — n. 39091/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLO ALESSANDRO nato a ROMA il 19/10/1988 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bello Alessandro; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano generici in quanto privi di reale confronto con la decisione impugnata nella parte in cui, in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ha messo in risalto come nessuna collaborazione alle indagini tesa ad accertare l'identità dei fornitori fosse evincibile dalla condotta del ricorrente che si era limitato a consegnare la sostanza stupefacente detenuta in casa all'atto della perquisizione; che le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame, erano state riconosciute e che la pena, per come determinata, risultava congrua sia per la intensità del dolo sia, soprattutto, perché individuata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ha messo in risalto come nessuna collaborazione alle indagini tesa ad accertare l'identità dei fornitori fosse evincibile dalla condotta del ricorrente che si era limitato a consegnare la sostanza stupefacente detenuta in casa all'atto della perquisizione; che le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame, erano state riconosciute e che la pena, per come determinata, risultava congrua sia per la intensità del dolo sia, soprattutto, perché individuata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLO ALESSANDRO nato a ROMA il 19/10/1988 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bello Alessandro; OSSERVA rilevato che i motivi di ricorso risultano generici in quanto privi di reale confronto con la decisione impugnata nella parte in cui, in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, ha messo in risalto come nessuna collaborazione alle indagini tesa ad accertare l'identità dei fornitori fosse evincibile dalla condotta del ricorrente che si era limitato a consegnare la sostanza stupefacente detenuta in casa all'atto della perquisizione; che le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto affermato nel motivo di gravame, erano state riconosciute e che la pena, per come determinata, risultava congrua sia per la intensità del dolo sia, soprattutto, perché individuata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15