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Ordinanza — n. 39082/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39082/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39082/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANIZA sui ricorsi proposti da: Shehaj Shkelzen, nato a Balish il 21/02/1992 Nuhaj Aleksander, nato a Balish il 03/01/1988 avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 proposti da Shehaj sono generici e manifestamente infondati perché non si confrontano con le ragioni, enunciate nella sentenza impugnata, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 proposti da Shehaj sono generici e manifestamente infondati perché non si confrontano con le ragioni, enunciate nella sentenza impugnata, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena responsabilità scemata sostanze soggette a restrizione pena pecuniaria sospesa obbligo di articolare le censure riduzione dell'assegno di mantenimento
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Testo completo

a seguente ORDINANIZA sui ricorsi proposti da: Shehaj Shkelzen, nato a Balish il 21/02/1992 Nuhaj Aleksander, nato a Balish il 03/01/1988 avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 proposti da Shehaj sono generici e manifestamente infondati perché non si confrontano con le ragioni, enunciate nella sentenza impugnata, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa.

Correttamente è stato valorizzato, per escludere la destinazione all'uso personale dell'imputato, il dato quantitativo della droga detenuta (ca 66 gr. di hashish con principio attivo idoneo al confezionamento di 279 dosi) e il possesso, non giustificato, di una consistente somma di denaro. La modalità dei fatti e l'assenza di stabile occupazione sono stati, infine valorizzati per escludere l'applicazione dei benefici di legge, in assenza di ulteriori elementi positivamente apprezzabili. Ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 proposti da Nuhaj sono generici e manifestamente infondati perché non si confrontano con le ragioni, enunciate nella sentenza impugnata, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa.

Correttamente è stato valorizzato, per escludere la destinazione all'uso personale dell'imputato, il dato quantitativo della droga detenuta (ca 5 gr. di cocaina; il suo frazionamento in dosi e la disponibilità di un rotolo di cellophane uguale a quello degli involucri in cui era contenuta la droga). La modalità dei fatti e l'assenza di stabile occupazione sono stati, infine valorizzati per escludere l'applicazione dei benefici di legge, in assenza di ulteriori elementi positivamente apprezzabili. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. IM. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15