Ordinanza — n. 39081/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Haraga Augustin Cosmin, nato a in Romania il 13/05/1987 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il primo motivo di ricorso sottintende una valutazione di merito al confronto delle ragioni, ritenute non idonee a giustificare uno stato di necessità per giustificare l'uscita dal domicilio senza preventivo avviso all'autorità (acquisto di acqua e ricarica del cellulare).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39081/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi (la predisposizione delle 7 /\r /I ) modalità di uscita, risultata del tutt'altro che estemporanea avendo l'imputato con se le chiavi dell'auto e una somma di denaro non modesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Haraga Augustin Cosmin, nato a in Romania il 13/05/1987 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il primo motivo di ricorso sottintende una valutazione di merito al confronto delle ragioni, ritenute non idonee a giustificare uno stato di necessità per giustificare l'uscita dal domicilio senza preventivo avviso all'autorità (acquisto di acqua e ricarica del cellulare).
Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi (la predisposizione delle 7 /\r /I ) modalità di uscita, risultata del tutt'altro che estemporanea avendo l'imputato con se le chiavi dell'auto e una somma di denaro non modesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2