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Ordinanza — n. 39080/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39080/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39080/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Romano Alfonso, nato a Napoli il 04/01/1986 avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge perché generico al confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata sulla gravità del fatto (l'imputato veicolava droga in carcere al rientro da un permesso premio) e, dunque, valorizzando le concrete circostanze e modalità del fatto sintomatiche di pericolosità dell'imputato ostative anche all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39080/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.;

Parole chiave

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obbligo di articolare le censure motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati qualificati contro gli stupefacenti esame delle censure formali domanda d'asilo di rom riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Romano Alfonso, nato a Napoli il 04/01/1986 avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge perché generico al confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata sulla gravità del fatto (l'imputato veicolava droga in carcere al rientro da un permesso premio) e, dunque, valorizzando le concrete circostanze e modalità del fatto sintomatiche di pericolosità dell'imputato ostative anche all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023