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Ordinanza — n. 39075/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39075/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39075/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sall Cheikh, nato a Khokhe Ndiouffe il 10/01/1978 avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e ribaditi con la memoria inoltrata in vista della trattazione dell'odierna udienza, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; , Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo in danno di più verbalizzanti, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39075/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La pena è stata determinata in misura poco superiore al minimo edittale con applicazione delle generiche ed è comprensiva di aumento per la continuazione, essendo stata commesso il reato in danno di più agenti pubblici. I motivi di ricorso su detti punti risultano, pertanto, generici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero difesa penale difesa d'ufficio rifiuto del servizio militare difensore di fiducia impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sall Cheikh, nato a Khokhe Ndiouffe il 10/01/1978 avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e ribaditi con la memoria inoltrata in vista della trattazione dell'odierna udienza, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; , Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo in danno di più verbalizzanti, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

La pena è stata determinata in misura poco superiore al minimo edittale con applicazione delle generiche ed è comprensiva di aumento per la continuazione, essendo stata commesso il reato in danno di più agenti pubblici. I motivi di ricorso su detti punti risultano, pertanto, generici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre