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Ordinanza — n. 39068/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic mitigating factors and sentencing were properly evaluated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39068/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Borgese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding generic mitigating factors and sentencing were merely repetitions of points already refuted by the Court of Appeal. Consequently, the lower court's assessment of negative elements versus the defense's inconclusive reasons was upheld as correct.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal merely reiterates arguments already refuted by the court of appeal regarding the assessment of mitigating factors and sentencing, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating factors sentencing assessment repetitive arguments inadmissible appeal court of appeal review attenuazione della pena motivi di cassazione principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGESE GIUSEPPE nato a NOVARA il 17/12/1956 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Borgese Giuseppe; OSSERVA rilevato che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena risultano riproduttivi di identiche deduzione adeguatamente confutate dalla Corte di appello nella parte in cui ha complessivamente apprezzato la prevalenza di elementi negativi rispetto a ritenuti inconferenti ragioni addotte dalla difesa (attenuanti generiche) e la gravità del reato e la personalità del ricorrente (pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/