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Ordinanza — n. 39066/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39066/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39066/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Piotti Renato, nato a Modane il 12/08/1966 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 186, CdS, 341-bis, 337 e 582 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi svolti in fatto e mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sulla configurabilità e sussistenza di ciascuno dei reati contestati;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39066/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, CdS, 341-bis, 337 e 582 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi svolti in fatto e mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sulla configurabilità e sussistenza di ciascuno dei reati contestati;

Parole chiave

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reati penali gravi altri reati guida in stato di ebbrezza qualificata recidiva nell'infrazione pentito aggravamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Piotti Renato, nato a Modane il 12/08/1966 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 186, CdS, 341-bis, 337 e 582 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi svolti in fatto e mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sulla configurabilità e sussistenza di ciascuno dei reati contestati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 I