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Ordinanza — n. 39064/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39064/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Del Duca Pasquale, nato a Cagliari il 15/11/1965 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di omessa motivazione. Irrilevante la rinuncia del difensore dal momento che non è allegata procura speciale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 Il P

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Irrilevante la rinuncia del difensore dal momento che non è allegata procura speciale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 Il P

Parole chiave

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condono delle spese procedurali indennità del difensore d'ufficio allegazioni insufficientemente motivate dazi doganali non pagati ammende per infrazione procedurale condanna al pagamento pecuniario
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Del Duca Pasquale, nato a Cagliari il 15/11/1965 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di omessa motivazione. Irrilevante la rinuncia del difensore dal momento che non è allegata procura speciale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 Il P