Ordinanza — n. 39064/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Del Duca Pasquale, nato a Cagliari il 15/11/1965 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di omessa motivazione. Irrilevante la rinuncia del difensore dal momento che non è allegata procura speciale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 Il P
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Irrilevante la rinuncia del difensore dal momento che non è allegata procura speciale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 Il P
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Del Duca Pasquale, nato a Cagliari il 15/11/1965 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di omessa motivazione. Irrilevante la rinuncia del difensore dal momento che non è allegata procura speciale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 Il P