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Ordinanza — n. 39061/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39061/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDI PAOLO nato a TORINO il 02/09/1977 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Guidi Paolo e la memoria trasmessa a mezzo PEC in data 8 settembre 2023 con cui si contesta la valutazione di preliminare inammissibilità chiedendo l'invio del procedimento alla Sesta Sezione Penale, ribadendo i motivi di ricorso e la loro non inammissibilità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39061/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDI PAOLO nato a TORINO il 02/09/1977 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Guidi Paolo e la memoria trasmessa a mezzo PEC in data 8 settembre 2023 con cui si contesta la valutazione di preliminare inammissibilità chiedendo l'invio del procedimento alla Sesta Sezione Penale, ribadendo i motivi di ricorso e la loro non inammissibilità;

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva cognizione del ricorso per cassazione misura sostitutiva della detenzione adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDI PAOLO nato a TORINO il 02/09/1977 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Guidi Paolo e la memoria trasmessa a mezzo PEC in data 8 settembre 2023 con cui si contesta la valutazione di preliminare inammissibilità chiedendo l'invio del procedimento alla Sesta Sezione Penale, ribadendo i motivi di ricorso e la loro non inammissibilità;

OSSERVA rilevato che i primi cinque motivi risultano tutti riproduttivi di censure adeguatamente confutate sia dal Tribunale che dalla Corte di appello che hanno evidenziato come fosse inverosimile la versione resa dal Giudi nella parte in cui tentava di coinvolgere nella detenzione della sostanza rinvenuta all'interno dell'autovettura su cui viaggiava con il figlio di sette anni altri soggetti e gli stessi operanti; che lineare si presenta la ricostruzione in fatto tesa a valorizzare il dato emergente dal controllo effettuato che risulta confermato anche dal contenuto di "chat" rinvenute nel cellulare e dà conto delle ragioni che facevano ritenere inconferente alcuni errori contenuti nel verbale (orario in cui sarebbe avvenuto il rinvenimento dello stupefacente) senza che dette discrasie potessero incidere sugli esiti delle analisi effettuate sulla sostanza rinvenuta sul mezzo; che il ricorrente tenta di assegnare - per mezzo di una precluso diretto riferimento agli atti del procedimento - un significato alternativo alle risultanze probatorie che i Giudici di merito, con motivazione logica e completa e pertanto insindacabile in sede di legittimità, hanno motivatamente smentito; ritenuto che il sesto motivo con cui si censura la parte della decisione che avrebbe omesso di statuire in merito alla sostituzione della pena detentiva risulta manifestamente infondato tenuto conto che la Corte di appello ha rappresentato come nessuna richiesta fosse stata effettuata dalla parte personalmente; osservato che l'omessa sostituzione della pena detentiva non implica l'illegittimità della decisione impugnata potendo il ricorrente sempre formulare le richieste in merito all'esito del giudizio nella sede propriamente esecutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos