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Ordinanza — n. 39060/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds were already refuted by lower court on drug trafficking facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasquale Pollice inadmissible. The appellant argued against the lower court's sentencing based on the qualitative and quantitative aspects of the drug substance, concealment methods, and reaction to the control. The court ruled that these arguments were identical to those already adequately refuted by the Court of Appeal of Turin regarding the evidence of drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are identical to those already sufficiently refuted by the court of appeal in its judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking repetitive grounds Corte di Cassazione procedural dismissal sostanze soggette a restrizione traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE PASQUALE nato a CARIATI il 25/06/1973 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pollice Pasquale; OSSERVA rilevato che il motivo di ricorso risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha valorizzato, ai fini della destinazione allo spaccio, il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, le modalità di occultamento, la reazione all'atto del controllo ed il rinvenimento e sequestro di un bilancino e di arnesi utilizzati per la precedente suddivisione della sostanza rinvenuta presso l'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/