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Ordinanza — n. 39058/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing balance between generic and specific mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ibra Sylva inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize specific mitigating circumstances under Article 62 of the Penal Code, arguing they outweighed the aggravating circumstance of drug trafficking. The court held that such sentencing balances are only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning, not for differing opinions on equivalence, as the lower court's decision was sufficiently motivated. Consequently, the appeal was rejected because the reasoning regarding the balance of circumstances was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 80 comma 1 lett. g) D.P.R. n. 309/1990: Statutory provisions on mitigating and aggravating circumstances; Sentencing balances between aggravating and mitigating factors are reviewable for arbitrariness or illogical reasoning only, not for mere disagreement on equivalence.

Parole chiave

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Italian Penal Code mitigating circumstances aggravating circumstances sentencing balance drug trafficking recidivism Cassation review contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 80 comma 1 lett. g) D.P.R. n. 309 del 1990
e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRA SYLVA (CUI:05PVON6) nato il 08/10/2002 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ibra Sylva; OSSERVA rilevato che il ricorso con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80 comma 1, lett. g), d.P.R.n. 309 del 1990 risulta riproduttivo di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, da un canto, la non ridotta offensività della condotta comunque idonea a far conseguire la somma di euro 35, non certo esigua, al contempo apprezzando la detenzione di altra sostanza che sarebbe stata ceduta, dall'altro, come la pena - all'esito del giudizio di bilanciamento - fosse congrua sia in considerazione del mancato aumento per la recidiva sia per la consistenza della condotta; che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sub, Rv. 258874) che nel caso di specie risulta correttamente effettuata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i