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Ordinanza — n. 39057/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39057/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39057/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BOUBA nato il 03/03/1997 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diop Bouba; OSSERVA rilevato che il ricorso risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza che la recidiva contestata come fosse compatibile con la reiterazione di reati già unificate ex art. 671 cod. proc. pen. in sede esecutiva essendo prevalente l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di reato continuato, la recidiva reiterata infraquinquennale contestata in relazione ai reati unificati in continuazione, si estende anche agli ulteriori reati oggetto di rituale contestazione suppletiva, risultando identico il giudizio in ordine alla maggiore pericolosità dell'agente in presenza di un unico disegno criminoso (Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Minnucci, Rv. 280310;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39057/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745, conformi a Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione altri reati formazione di una pena complessiva criminalità persistente revisione in materia penale doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BOUBA nato il 03/03/1997 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Diop Bouba; OSSERVA rilevato che il ricorso risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza che la recidiva contestata come fosse compatibile con la reiterazione di reati già unificate ex art. 671 cod. proc. pen. in sede esecutiva essendo prevalente l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di reato continuato, la recidiva reiterata infraquinquennale contestata in relazione ai reati unificati in continuazione, si estende anche agli ulteriori reati oggetto di rituale contestazione suppletiva, risultando identico il giudizio in ordine alla maggiore pericolosità dell'agente in presenza di un unico disegno criminoso (Sez. 2, n. 35730 del 02/07/2020, Minnucci, Rv. 280310;

Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745, conformi a Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15